La cultura alimentare si sta diffondendo e i consumatori sono sempre più attenti ai prodotti che comprano. L’Unione Europea ha così deciso di contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, adottando misure a livello europeo. La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini.
È importante, per garantire un elevato livello di tutela alla salute, che i consumatori vengano informati adeguatamente riguardo gli alimenti che consumano. Per questo la legislazione alimentare si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli.
Non è facile trovare un compromesso tra i vari tipi di regolamenti, anche perché molti di questi differiscono anche tra loro. Non si tratta solo di riportare le informazioni importanti ma anche di indicare in modo corretto e comprensibile le informazioni che devono essere riportate.
Il Regolamento UE n.1169/2011 definisce molti di questi aspetti, cercando di aiutare il consumatore a scegliere i prodotti nutrizionali in base alle proprie necessità individuali. Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Che cosa si intende per etichetta alimentare?
Con il termine etichetta s’intende: “Qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore.” – (Reg. UE 1169-2011)
Che cosa si intende per etichettatura alimentare?
Con il termine etichettatura alimentare s’intende: “Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura sua qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.” – (Reg. UE 1169-2011)
Leggi il Regolamento UE 1169-2011 completo QUI
Perché è importante ottenere informazioni sugli alimenti per il consumatore?
La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro.
Quali sono le informazioni obbligatorie da fornire sugli alimenti?
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
- informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche dell’alimento;
- informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’alimento (effetti nocivi sulla salute, durata di conservazione, condizioni di conservazione e uso sicuro);
Queste informazioni devono essere rappresentate in maniera comprensibile e chiara al consumatore in modo che egli possa effettuare delle scelte consapevoli.
Le responsabilità per chi si occupa di predisporre queste informazioni sono molteplici, in particolare gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
Gli operatori di settore, nell’ambito delle imprese controllanti, si assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
Altre informazioni obbligatorie sono le seguenti:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi elemento che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di tali ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto;
j) istruzioni all’uso;
k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.

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